Frontaliere: verificare l’assicurazione malattie/il diritto d’opzione
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1. Frontaliere: chiarire entro i termini l’assicurazione malattie e il diritto d’opzione
Chi vive all’estero e lavora in Svizzera è in linea di principio soggetto all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera. Per determinati Paesi di domicilio e gruppi di persone esiste tuttavia un diritto d’opzione.
In linea di principio entro 3 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro o dell’obbligo assicurativo.
Presso l’autorità competente del cantone di lavoro; in caso di assicurazione svizzera, anche presso un assicuratore malattie autorizzato.
Prova dell’attività lavorativa, dati di domicilio e – se si intende esercitare il diritto d’opzione – prove dell’assicurazione nel Paese di domicilio richieste dall’autorità cantonale.
Il diritto d’opzione non viene esercitato automaticamente solo perché si è assicurati nel Paese di domicilio. Chi desidera essere esentato dall’obbligo assicurativo svizzero deve completare entro i termini la procedura prescritta presso il cantone di lavoro.
Fonte ufficiale: Bundesamt für Gesundheit

