Fuori EU/EFTA: permesso di soggiorno/lavoro
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1. Fuori UE/AELS: chiarire il permesso di lavoro e di soggiorno prima di iniziare a lavorare
Una semplice offerta di lavoro non autorizza un cittadino di uno Stato terzo a iniziare a lavorare in Svizzera. Di regola la domanda di permesso viene presentata dal datore di lavoro; sono ammessi in particolare lavoratori qualificati se sono soddisfatte le condizioni legali del mercato del lavoro.
Prima dell’ingresso e dell’inizio dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso, l’iscrizione nel luogo di domicilio deve avvenire al più tardi entro 14 giorni; l’attività lucrativa può iniziare solo dopo l’iscrizione.
La domanda passa attraverso l’autorità cantonale del mercato del lavoro o della migrazione e, se necessario, attraverso la SEM; in caso di obbligo di visto, anche attraverso la rappresentanza svizzera competente all’estero.
Passaporto, contratto di lavoro o offerta di lavoro, attestati delle qualifiche e altri documenti richiesti dal datore di lavoro o dal cantone/SEM.
Si applicano contingenti, regole di priorità e requisiti relativi a qualifiche, salario e condizioni di lavoro. Un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato UE/AELS non sostituisce un permesso di lavoro svizzero.
Fonte ufficiale: Staatssekretariat für Migration

